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Ammissibilità

Art. 31 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, D. Lgs 42/04

Il Codice dei beni culturali e del paesaggio prevede che lo Stato possa partecipare alla spesa sostenuta per lavori conservativi su beni di interesse culturale.

Il proprietario, possessore o detentore del bene culturale può chiedere l'ammissibilità dell'intervento ai contributi statali, sia in conto capitale che in conto interessi, contestualmente alla richiesta di autorizzazione prevista dall' articolo 21 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, D. Lgs 42/04.

I contributi in conto capitale ed in conto interessi sono cumulabili, ma devono essere richiesti distintamente ciascuno secondo un proprio procedimento.

Ai sensi dell’articolo 29, per restauro si intende "l'intervento diretto sul bene attraverso un complesso di operazioni finalizzate all'integrità materiale ed al recupero del bene medesimo, alla protezione ed alla trasmissione dei suoi valori culturali" (comma 4).

Sono quindi valutabili positivamente gli oneri sostenuti per il restauro e la conservazione degli elementi materiali in cui si sostanzia l'interesse culturale del bene, volti a preservarne le caratteristiche. Non sono ammesse viceversa quelle lavorazioni che determinino un mutamento dei caratteri tipologici o distributivi del bene, ovvero consistano in meri adeguamenti funzionali o tecnologici.

Sono ammessi a contributo i lavori impiantistici che concorrono ad un miglioramento della sicurezza e della conservazione del bene, come gli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, gli impianti antincendio e quelli antintrusione. Per le restanti tipologie di impianti, qualora la loro realizzazione non si correli direttamente alla conservazione del bene, ma sia preordinata a consentirne l'utilizzo è ammissibile a contributo la spesa per la loro predisposizione.

Sono ammissibili anche le spese di conservazione di opere di architettura contemporanea, di cui il Ministero abbia riconosciuto, su richiesta del proprietario, il particolare valore artistico.

La corresponsione dei contributi è condizionata alla verifica della conformità dei lavori eseguiti al progetto approvato, nel rispetto dell'art. 21 e ss. del Codice. In caso di difformità, la concessione del contributo viene sospesa e la somma corrispondente al contributo eventualmente già erogato sarà recuperata in maniera coattiva.

Le spese per tasse o imposte non sono ammesse. Le spese professionali di progettazione e di esecuzione dei lavori sono ammesse limitatamente a quelle inerenti le opere di restauro, da documentare mediante produzione della parcella dei professionisti.
Adempimenti del richiedente:
Il proprietario, possessore o detentore del bene, presenta domanda di ammissibilità al contributo in carta legale contestualmente alla richiesta di autorizzazione ai sensi dell'articolo 21, con un preventivo della spesa, redatto da un professionista in possesso della necessaria abilitazione professionale. Il preventivo riporta le singole lavorazioni, espresse a misura, dettagliatamente descritte e chiaramente individuabili nella documentazione progettuale.
Adempimenti della Soprintendenza:
La Soprintendenza comunica l'avvio del procedimento all'interessato; esamina il preventivo ed emana l'atto di pronunciamento sull'ammissibilità dell'intervento ai contributi statali indicando e quantificando l'importo delle opere ammissibili e non ammissibili, accompagnato da un'adeguata motivazione. L'atto è trasmesso al richiedente e, per conoscenza, al Segretariato regionale. Si sottolinea che tale pronuncia costituisce mera indicazione propedeutica all’eventuale erogazione del contributo stesso, senza pertanto costituire alcun vincolo per l’accoglimento della richiesta che resta demandata alle determinazioni conclusive del programma ministeriale e delle risorse finanziarie disponibili.