I contributi in conto interessi prevedono l'erogazione da parte dello Stato di una quota degli interessi conseguenti l’accensione di un mutuo o di altre forme di finanziamento per far fronte alla spesa per interventi conservativi di beni culturali debitamente autorizzati.
Il contributo è concesso nella misura massima del 6% degli interessi sul capitale erogato.
Ai sensi della circolare 11 dicembre 2020, n. 51 della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio del MiC, il contributo deve essere corrisposto direttamente all’istituto di credito in base alla convenzione stipulata ai sensi dell’art. 37, c. 3, d. lgs. 42/2004. Successivamente, spetta all’istituto di credito mutuante riversare la somma ricevuta dal Segretariato regionale sul conto corrente del mutuatario-beneficiario.
Possono essere accolte domande di contributi in conto interessi la cui realizzazione degli interventi di restauro approvati a norma dell’art. 21 del Codice siano ancora in corso di esecuzione al momento della stipula del contratto di mutuo.
L’importo del mutuo accordato deve coincidere con l’importo dei lavori ammesso a contributo. Non possono essere accolte richieste che prevedono un pre-ammortamento finanziario di un mutuo. Potranno essere accolte richieste di rinegoziazione del mutuo purché con lo stesso istituto di credito e sempre a condizione che esse non costituiscano per questa Amministrazione un aggravio di spesa.
In caso di mutui a tasso variabile, al fine di calcolare correttamente i conguagli a debito o a credito, l’istituto mutuante deve comunicare agli istituti periferici entro il mese di gennaio dell’anno successivo, le variazioni del tasso avvenute nell’anno precedente, corredato dal relativo piano di ammortamento.
Il richiedente il contributo è tenuto a comunicare tempestivamente ogni altra variazione del contratto di mutuo o del finanziamento al Segretariato regionale, il quale verificherà la permanenza dei requisiti per l'erogazione degli importi non ancora scaduti. Qualora il contratto di mutuo venga risolto il contributo dello Stato è revocato.
Prima fase
Adempimenti del richiedente:
- il proprietario presenta domanda di accesso ai contributi in conto interessi, in carta legale, indirizzata alla competente Soprintendenza, integrando la documentazione già prodotta in sede di richiesta di ammissibilità con la delibera di finanziamento da parte dell'istituto di credito;
Adempimenti della Soprintendenza:
- unitamente all'atto di ammissibilità invia la documentazione al Segretariato regionale;
Adempimenti del Segretariato regionale:
- esamina la documentazione e determina l'importo ammissibile;
- comunica all'interessato, e per conoscenza alla Soprintendenza, l'importo ammesso e l'accoglimento dell'istanza.
Seconda fase
Adempimenti del richiedente:
- stipula il contratto di mutuo e lo trasmette alla Soprintendenza unitamente al piano di ammortamento e al cronoprogramma dei lavori;
- stipula con il Segretariato regionale competente l'atto di convenzione per l'apertura al pubblico dell'immobile oggetto del restauro;
Adempimenti della Soprintendenza:
- emette la dichiarazione di sintesi dei dati del contributo e la trasmette, con l'ulteriore necessaria documentazione, al Segretariato regionale;
Adempimenti del Segretariato regionale:
- sulla base del Decreto di programmazione annuale degli interventi finanziari a favore del proprietario, possessore, detentore del bene culturale ai sensi dell’art. 37 del d. lgs. 42/2004, redatto dalla Direzione Generale Archeologia, belle arti e paesaggio, richiede i fondi necessari alla suddetta Direzione generale e, dopo aver ricevuto la conferma della copertura finanziaria, emana il decreto di concessione del contributo. L’importo del contributo in conto interessi è liquidato dal Segretariato regionale direttamente all’istituto di credito mutuante sulla base della convenzione sottoscritta ai sensi dell’art. 37, c. 3, del Codice.
Gli immobili sottoposti ad interventi conservativi con il concorso dello Stato nella spesa, o per i quali siano stati concessi contributi in conto interessi, devono essere resi accessibili al pubblico (articolo 38) secondo modalità fissate, caso per caso, da appositi accordi o convenzioni. L’atto di convenzione dovrà essere stipulato anche nel caso in cui i lavori interessino solo parti dell’immobile come, ad esempio, tetto e facciate (cfr. circolare del 6 febbraio 2001 n. 5795 dell’Ufficio centrale per i beni archeologici, architettonici, artistici e storici del Ministero).
Le modalità di apertura gratuita degli immobili oggetto di convenzione debbono essere pubblicizzate a cura delle Soprintendenze con ogni mezzo ritenuto opportuno, compresi quelli di natura telematica. Tale convenzione è finalizzata a consentire la pubblica e gratuita fruizione dei beni per almeno un giorno al mese durante l’arco dell’intero anno, oltre alle Giornate Europee del Patrimonio ed alla Settimana dei Beni Culturali.
Nella convenzione è prevista l'affissione, all'esterno dell'immobile restaurato di un'indicazione recante la dicitura "Immobile restaurato a parziale carico dello Stato" nella quale siano resi noti i tempi e le modalità delle visite.
Le convenzioni, di durata minima decennale, da stipularsi fra il Ministero ed i singoli proprietari, con decorrenza a partire dalla concessione del contributo (per i contributi in conto capitale) oppure dalla fine dei lavori (per i contributi in conto interessi), vengono trasmesse, a cura del Soprintendente, al Comune e alla Città Metropolitana nel cui territorio si trovano gli immobili e trascritte presso l’Agenzia delle Entrate a cura della Soprintendenza.
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