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Contributi in conto capitale

I contributi in conto capitale sono concessi per intero a lavori ultimati e collaudati dalle competenti Soprintendenze oppure in acconti sulla base di stati di avanzamento dei lavori certificati per un ammontare non superiore alla metà della spesa sostenuta dal richiedente, salvo che si tratti di interventi di particolare rilevanza o che riguardano beni in uso o godimento pubblico tali da giustificare un rimborso totale della spesa.

La domanda di accesso al contributo deve essere presentata alle Soprintendenze competenti nel periodo compreso tra il 1 gennaio ed il 31 maggio di ciascun anno, esclusivamente per via telematica ed utilizzando la modulistica a tal fine predisposta. Le domande di contributo pervenute sono coordinate e raccolte a cura del Segretariato regionale (Decreto Mibac-Mef 471/2018).
Tale spesa va documentata mediante predisposizione di consuntivo giurato riportante le lavorazioni espresse a misura accompagnato dall'originale o copia autentiche delle fatture quietanzate relative ai lavori eseguiti. Al consuntivo deve essere allegata anche una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, effettuata dal richiedente il contributo, ai sensi e per gli effetti degli articoli 38, 47 e 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, nella quale siano indicati i soggetti imprenditoriali o professionali che hanno eseguito i lavori.

L’ammontare del contributo sarà deciso in funzione della disponibilità finanziaria, del valore culturale dell'immobile e della qualità complessiva dei lavori eseguiti, considerati anche gli eventuali ulteriori contributi percepiti.
Il Segretariato regionale provvede a stilare annualmente un elenco, redatto secondo la data di collaudo dei lavori, degli interventi da inserire nella programmazione annuale approvata dalla Direzione generale competente.

L’erogazione dei contributi in conto capitale avviene in base al Decreto di programmazione annuale degli interventi finanziari a favore del proprietario, possessore o detentore del bene culturale ai sensi degli artt. 31, 35 e 36 del D. Lgs. 42/2004, redatto dalla Direzione Generale Bilancio, tenendo conto sia della cifra stanziata sull’apposito capitolo di spesa con le risorse di bilancio del MiC, sia dello scorrimento delle graduatorie di tutti i Segretariati Regionali.
In assenza di un Decreto di programmazione del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e della comunicazione della sua avvenuta registrazione da parte della Corte dei Conti, non potrà essere erogato alcun contributo.

Dopo l’approvazione della programmazione per l’esercizio finanziario dell’anno in corso e stabilito il limite in base ai fondi disponibili, successivamente a un ordine di accreditamento, il Segretariato Regionale dispone con apposito decreto l’erogazione del contributo al beneficiario.

Adempimenti del richiedente:
A lavori ultimati ovvero sulla base degli stati di avanzamento dei lavori certificati l'interessato contatta la Soprintendenza per richiedere il collaudo dei lavori e produce la documentazione richiesta a consuntivo consistente in: consuntivo di spesa giurato, convenzione di apertura dell'immobile al pubblico stipulata con la Soprintendenza, dichiarazione sui soggetti imprenditoriali partecipanti, fatture quietanzate, dichiarazione di ulteriori contributi percepiti, indicazione del conto corrente sul quale erogare il contributo.
Adempimenti della Soprintendenza:
Effettua il collaudo e trasmette al Segretariato regionale la documentazione a consuntivo.
Adempimenti del Segretariato regionale:
Richiede le risorse necessarie alla Direzione generale Bilancio e, dopo aver ottenuto assicurazione della copertura finanziaria mediante approvazione del Decreto di programmazione annuale redatto dalla Direzione Generale Bilancio, successivamente a un ordine di accreditamento, il Segretariato Regionale dispone con apposito decreto l’erogazione del contributo al beneficiario.

Gli immobili sottoposti ad interventi conservativi con il concorso dello Stato nella spesa, o per i quali siano stati concessi contributi in conto interessi, devono essere resi accessibili al pubblico (articolo 38) secondo modalità fissate, caso per caso, da appositi accordi o convenzioni. L’atto di convenzione dovrà essere stipulato anche nel caso in cui i lavori interessino solo parti dell’immobile come, ad esempio, tetto e facciate (Circolare 5795 del 6 febbraio 2001 dell’Ufficio centrale per i beni archeologici, architettonici, artistici e storici).

Le modalità di apertura gratuita degli immobili oggetto di convenzione debbono essere pubblicizzate a cura delle Soprintendenze con ogni mezzo ritenuto opportuno, compresi quelli di natura telematica. Tale convenzione è finalizzata a consentire la pubblica e gratuita fruizione dei beni per almeno un giorno al mese durante l’arco dell’intero anno, oltre alle Giornate Europee del Patrimonio ed alla Settimana dei Beni Culturali.

Nella convenzione è prevista l'affissione, all'esterno dell'immobile restaurato di un'indicazione recante la dicitura "Immobile restaurato a parziale carico dello Stato" nella quale siano resi noti i tempi e le modalità delle visite.

Le convenzioni, di durata minima decennale, da stipularsi fra il Ministero ed i singoli proprietari, con decorrenza a partire dalla concessione del contributo (per i contributi in conto capitale) oppure dalla fine dei lavori (per i contributi in conto interessi), vengono trasmesse, a cura del Soprintendente, al Comune e alla Città Metropolitana nel cui territorio si trovano gli immobili e trascritte presso l’Agenzia delle Entrate a cura del beneficiario o della Soprintendenza.