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Articoli 17 e 18 DPR 233/07

Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, DPR 233/07

Art. 17
Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici

1. Le direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici coordinano l'attività delle strutture periferiche del Ministero di cui all'art. 16, comma 1, lettere b), c), d), e) e f), presenti nel territorio regionale; queste ultime, pur nel rispetto dell'autonomia scientifica degli archivi e delle biblioteche, costituiscono articolazione delle direzioni regionali. Curano i rapporti del Ministero e delle strutture periferiche con le regioni, gli enti locali e le altre istituzioni presenti nella regione medesima.
2. L'incarico di Direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici e' conferito ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, previa comunicazione al Presidente della regione, sentito il Segretario generale.
3. Il Direttore regionale, in particolare:
a) esercita sulle attività degli uffici di cui all'art. 16, comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), i poteri di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo e, solo in caso di necessità ed urgenza, informati il direttore generale competente per materia ed il Segretario generale, avocazione e sostituzione;
b) riferisce trimestralmente ai direttori generali centrali di settore sull'andamento dell'attività di tutela svolta;
c) verifica la sussistenza dell'interesse culturale nei beni appartenenti a soggetti pubblici e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ai sensi dell'art. 12 del Codice;
d) dichiara, su proposta delle competenti soprintendenze di settore, l'interesse culturale delle cose, a chiunque appartenenti, ai sensi dell'art. 13 del Codice;
e) detta, su proposta delle competenti soprintendenze di settore, prescrizioni di tutela indiretta ai sensi dell'art. 45 del Codice;
e-bis) autorizza gli interventi di demolizione, rimozione definitiva, nonché di smembramento di collezioni, serie e raccolte, da eseguirsi ai sensi dell'art. 21, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice, fatta eccezione per i casi di urgenza, nei quali l'autorizzazione e' rilasciata dalla competente soprintendenza, che informa contestualmente lo stesso direttore regionale;
f) dispone il concorso del Ministero, sulla base di criteri definiti dalle direzioni generali centrali di settore, nelle spese effettuate dai proprietari, possessori o detentori di beni culturali per interventi conservativi nei casi previsti dagli articoli 34 e 35 del Codice ed eroga il contributo di cui all'art. 37;
g) trasmette al competente direttore generale centrale, con le proprie valutazioni, le proposte di prelazione che gli pervengono dalle soprintendenze destinatarie, ai sensi dell'art. 62, comma 1, del Codice, della denuncia di cui all'art. 60 del medesimo Codice, ovvero le proposte di rinuncia ad essa. Con le stesse modalità trasmette al competente direttore generale centrale anche le proposte di prelazione formulate dalla regione o dagli altri enti pubblici territoriali interessati e, su indicazione del direttore medesimo, comunica alla regione o agli altri enti pubblici territoriali la rinuncia dello Stato alla prelazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 62, comma 3, del Codice;
h) autorizza le alienazioni, le permute, le costituzioni di ipoteca e di pegno e ogni altro negozio giuridico che comporta il trasferimento a titolo oneroso di beni culturali, ai sensi degli articoli 55, 56, 57-bis e 58 del Codice;
i) impone ai proprietari, possessori o detentori di beni culturali gli interventi necessari per assicurarne la conservazione, ovvero dispone, allo stesso fine, l'intervento diretto del Ministero ai sensi dell'art. 32 del Codice;
l) concede l'uso dei beni culturali in consegna al Ministero, ai sensi degli articoli 106 e 107 del Codice;
m) esprime l'assenso del Ministero, sulla base dei criteri fissati dal Direttore generale per la valorizzazione del patrimonio culturale, sulle proposte di acquisizione in comodato di beni culturali di proprietà privata, formulate dagli uffici di cui all'art. 16, comma 1, lettere b), c), d), e) e f), presenti nel territorio regionale, e sulle richieste di deposito di beni culturali formulate, ai medesimi uffici, da soggetti pubblici ai sensi dell'art. 44 del Codice;
n) esprime il parere di competenza del Ministero, anche in sede di conferenza di servizi, per gli interventi in ambito regionale, che riguardano le competenze di più soprintendenze di settore;
o) richiede alle commissioni provinciali, anche su iniziativa delle Soprintendenze di settore, l'adozione della proposta di dichiarazione di interesse pubblico per i beni paesaggistici, ai sensi dell'art. 138 del codice;
o-bis) adotta, su proposta del soprintendente e previo parere della regione, ai sensi dell'art. 138 del Codice, la dichiarazione di notevole interesse pubblico relativamente ai beni paesaggistici, ai sensi dell'art. 141 del medesimo Codice;
o-ter) provvede, anche d'intesa con la regione o con gli altri enti pubblici territoriali interessati e su proposta del soprintendente, alla integrazione del contenuto delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico relativamente ai beni paesaggistici, ai sensi dell'art. 141-bis del Codice;
o-quater) stipula l'intesa con la regione per la redazione congiunta dei piani paesaggistici, limitatamente ai beni paesaggistici di cui all'art. 143, comma 1, lettere b), c) e d), del Codice;
p) propone al Ministro, per il tramite del direttore generale competente ad esprimere il parere di merito, la stipulazione delle intese di cui all'art. 143, comma 2, del Codice;
q) concorda, d'intesa con il direttore generale competente, la proposta da inoltrare al Ministro per l'approvazione in via sostitutiva del piano paesaggistico, limitatamente ai beni paesaggistici di cui all'art. 143, comma 1, lettere b), c) e d), del Codice;
r) (soppressa);
s) unifica ed aggiorna le funzioni di catalogo e tutela nell'ambito della regione di competenza, secondo criteri e direttive forniti dal Segretario generale;
t) propone ai fini dell'istruttoria gli interventi da inserire nei programmi annuali e pluriennali e nei relativi piani di spesa, individuando le priorità anche sulla base delle indicazioni degli uffici di cui all'art. 16, comma 1, lettere b), c), d), e) ed f);
u) stipula, previa istruttoria della soprintendenza competente, accordi e convenzioni con i proprietari di beni culturali, oggetto di interventi conservativi, alla cui spesa ha contribuito il Ministero, al fine di stabilire le modalità per l'accesso ai beni medesimi da parte del pubblico, ai sensi dell'art. 38 del codice;
v) adotta i provvedimenti necessari per il pagamento od il recupero di somme che è tenuto, rispettivamente, a corrispondere o a riscuotere in relazione all'esercizio delle funzioni e dei compiti attribuiti;
z) predispone, d'intesa con le regioni, i programmi ed i piani finalizzati all'attuazione degli interventi di riqualificazione, recupero e valorizzazione delle aree sottoposte alle disposizioni di tutela dei beni paesaggistici;
aa) propone al direttore generale competente i programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di catalogazione e inventariazione dei beni culturali, definiti in concorso con le regioni ai sensi della normativa in materia; promuove l'organizzazione di studi, ricerche ed iniziative culturali, anche in collaborazione con le regioni, le università e le istituzioni culturali e di ricerca; promuove, in collaborazione con le università, le regioni e gli enti locali, la formazione in materia di tutela del paesaggio, della cultura e della qualità architettonica e urbanistica;
bb) promuove, presso le scuole di ogni ordine e grado, la diffusione della storia dell'arte e della conoscenza del patrimonio culturale della regione, attraverso programmi concordati con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per il tramite del Direttore generale per la valorizzazione del patrimonio culturale;
cc) vigila sulla realizzazione delle opere d'arte negli edifici pubblici ai sensi della legge 29 luglio 1949, n. 717 e successive modificazioni;
dd) dispone, previa istruttoria delle soprintendenze di settore e sulla base delle linee guida elaborate dal Direttore generale per la valorizzazione del patrimonio culturale, l'affidamento diretto o in concessione delle attività e dei servizi pubblici di valorizzazione di beni culturali, ai sensi dell'art. 115 del Codice;
ee) svolge le funzioni di stazione appaltante in relazione agli interventi conservativi da effettuarsi con fondi dello Stato o affidati in gestione allo Stato sui beni culturali presenti nel territorio di competenza;
ff) organizza e gestisce le risorse strumentali ed umane degli uffici del Ministero nell'ambito della regione, compresi gli istituti dotati di speciale autonomia; l'assegnazione del personale agli uffici viene disposta sentita la Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale, nonché la Direzione generale competente per materia;
gg) cura le relazioni sindacali e la contrattazione collettiva a livello regionale;
hh) fornisce al Segretario generale le valutazioni di competenza ai fini dell'istruttoria di cui all'art. 2, comma 3, lettera i).
4. I direttori regionali possono delegare i compiti di cui alle lettere i), l), u) e cc), del comma 3, fatti salvi i progetti e le iniziative di rilevanza regionale ovvero intersettoriale.
5. Le direzioni regionali costituiscono centri di costo e dipendono funzionalmente, per quanto riguarda gli aspetti contabili, dalla Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale.
6. Le Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici si articolano negli uffici dirigenziali di livello non generale sotto numericamente indicati:
a) Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Abruzzo, articolata in quattro uffici dirigenziali di livello non generale;
b) Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Basilicata, articolata in quattro uffici dirigenziali di livello non generale;
c) Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Calabria, articolata in quattro uffici dirigenziali di livello non generale;
d) Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Campania, articolata in nove uffici dirigenziali di livello non generale;
e) Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Emilia Romagna, articolata in dodici uffici dirigenziali di livello non generale;
f) Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Friuli-Venezia Giulia, articolata in cinque uffici dirigenziali di livello non generale;
g) Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Lazio, articolata in undici uffici dirigenziali di livello non generale;
h) Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Liguria, articolata in sei uffici dirigenziali di livello non generale;
i) Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Lombardia, articolata in nove uffici dirigenziali di livello non generale;
l) Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici delle Marche, articolata in quattro uffici dirigenziali di livello non generale;
m) Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Molise, articolata in quattro uffici dirigenziali di livello non generale;
n) Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Piemonte, articolata in sette uffici dirigenziali di livello non generale;
o) Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Puglia, articolata in sette uffici dirigenziali di livello non generale;
p) Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Sardegna, articolata in sei uffici dirigenziali di livello non generale;
q) Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Toscana, articolata in quattordici uffici dirigenziali di livello non generale;
r) Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Umbria, articolata in cinque uffici dirigenziali di livello non generale;
s) Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto, articolata in nove uffici dirigenziali di livello non generale.

Art. 18
Amministrazione periferica

Soprintendenze per i beni archeologici, architettonici e paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici
1. Le strutture periferiche di cui all'art. 16, comma 1, lettera b), svolgono, in particolare, i seguenti compiti:
a) svolgono le funzioni di catalogazione e tutela nell'ambito del territorio di competenza, sulla base delle indicazioni e dei programmi definiti dalle competenti direzioni generali centrali e regionali;
b) autorizzano l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere sui beni culturali, salvo quanto disposto dall'art. 17, comma 3, lettera e-bis);
c) dispongono l'occupazione temporanea di immobili per l'esecuzione, con le modalità ed entro i limiti previsti per la conduzione dei lavori in economia, di ricerche e scavi archeologici o di opere dirette al ritrovamento di beni culturali;
d) provvedono all'acquisto di beni e servizi in economia;
e) partecipano ed esprimono pareri, riferiti ai settori e agli ambiti territoriali di competenza, nelle conferenze di servizi;
f) amministrano e controllano i beni dati loro in consegna, ed eseguono sugli stessi, con le modalità ed entro i limiti previsti per la conduzione dei lavori in economia, anche i relativi interventi conservativi;
g) curano l'istruttoria finalizzata alla stipula di accordi e convenzioni con i proprietari di beni culturali oggetto di interventi conservativi alla cui spesa ha contribuito il Ministero al fine di stabilire le modalità per l'accesso ai beni medesimi da parte del pubblico;
h) istruiscono e propongono al competente direttore regionale i provvedimenti di verifica o di dichiarazione dell'interesse culturale, le prescrizioni di tutela indiretta, nonché le dichiarazioni di notevole interesse pubblico paesaggistico ovvero le integrazioni del loro contenuto, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 12, 13, 45, 138, comma 3, e 141-bis del Codice;
i) svolgono le istruttorie e propongono al direttore generale centrale competente i provvedimenti relativi a beni di proprietà privata, quali l'autorizzazione al prestito per mostre od esposizioni, l'acquisto coattivo all'esportazione, l'espropriazione, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 48, 70 e 95 del Codice;
l) esprimono pareri sulle alienazioni, le permute, le costituzioni di ipoteca e di pegno ed ogni altro negozio giuridico che comporti il trasferimento a titolo oneroso di beni culturali appartenenti a soggetti pubblici come identificati dal Codice;
m) istruiscono i procedimenti concernenti le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice;
n) istruiscono e propongono alla Direzione generale centrale competente, secondo le modalità di cui all'art. 17, comma 3, lettera g), l'esercizio del diritto di prelazione;
o) esercitano ogni altro compito in materia di tutela del paesaggio ad esse affidato in base al Codice;
p) esercitano ogni altra competenza ad esse affidata in base al Codice.

Aggiornato al
31/12/2010