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Tutela

Il Segretariato regionale esplica le proprie attività nell’ambito della tutela dei beni culturali e dei beni paesaggistici, che costituiscono il nostro patrimonio culturale, secondo il Codice dei beni culturali e del paesaggio, in conformità con l’articolo 9 della Costituzione (“La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”).

La tutela è ogni attività diretta a riconoscere, proteggere e conservare un bene del nostro patrimonio culturale, affinché possa essere offerto alla conoscenza e al godimento collettivi. “La tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale concorrono a preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio e a promuovere lo sviluppo della cultura” (Codice dei beni culturali e del paesaggio, art. 1, comma 2).

L’entrata in vigore del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169, ha parzialmente ridisegnato l’organizzazione del MiBACT, istituendo la Commissione regionale per il patrimonio culturale e nuove procedure per l’attività di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale.

Il Segretariato regionale, in particolare (art. 40):

  • convoca la Commissione regionale per il patrimonio culturale, organo collegiale cui ora spetta il coordinamento e l’armonizzazione dell’operato degli organi periferici del Ministero presenti in regione, con lo scopo di favorirne l’integrazione interdisciplinare in un ottica di multidisciplinarietà tra i vari Istituti;
  • riferisce trimestralmente al segretario generale e ai direttori generali centrali di settore in merito all’andamento delle attività degli uffici periferici del Ministero operanti nel territorio della Regione, sulla base dei dati forniti dagli uffici medesimi;
  • dispone il concorso del Ministero, sulla base di criteri definiti dalle direzioni generali centrali di settore, nelle spese effettuate dai proprietari, possessori o detentori di beni culturali per interventi conservativi nei casi previsti dagli articoli 34 e 35 del Codice ed eroga il contributo di cui all'articolo 37;
  • trasmette al competente direttore generale centrale, con le proprie valutazioni, le proposte di prelazione che gli pervengono dalle Soprintendenze destinatarie, ai sensi dell'articolo 62, comma1, del Codice, della denuncia di cui all'articolo 60 del medesimo Codice, ovvero le proposte di rinuncia ad essa. Con le stesse modalità trasmette al competente direttore generale centrale anche le proposte di prelazione formulate dalla Regione o dagli altri enti pubblici territoriali interessati e, su indicazione del direttore medesimo, comunica alla Regione o agli altri enti pubblici territoriali la rinuncia dello Stato alla prelazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 62, c.3 del Codice.