Il MiC, al fine di tutelare e valorizzare i beni culturali, ha facoltà di concorrere alla spesa sostenuta dal proprietario, possessore o detentore del bene culturale per l’esecuzione degli interventi conservativi volontari, soggetti ad autorizzazione ai sensi degli artt. 21 e 31 del d. lgs. 42/2004, per un ammontare non superiore alla metà della stessa. Se gli interventi sono di particolare rilevanza o riguardano beni in uso o godimento pubblico, il Ministero può concorrere alla spesa fino al suo intero ammontare.
L’articolo 38 del Codice delinea, quale contropartita rispetto alle agevolazioni economiche previste dal d. lgs. 42/2004 (art. 31, 35, 36, 37), l’obbligo di rendere accessibili al pubblico i beni restaurati a carico parziale o totale dello Stato. Obiettivo della norma è, da una parte, contribuire in modo più capillare alla conservazione del patrimonio nel territorio, dall’altra, renderlo fruibile e promuoverne la conoscenza più diffusa.
Ai sensi dell’art. 41 del Regolamento di organizzazione del Ministero (DPCM 169/2019) spetta alle competenti Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio curare l’istruttoria finalizzata alla stipula di accordi e convenzioni con i proprietari di beni culturali oggetto di interventi conservativi alla cui spesa ha contribuito il Ministero, al fine di stabilire le modalità per l’accesso ai beni medesimi da parte del pubblico. La stipula degli accordi e delle convenzioni, previa istruttoria della competente Soprintendenza, spetta invece ai Segretariati regionali del MiC.
L'elenco dei beni immobili visitabili in Veneto, raggruppati per Comune, è disponibile nella sezione patrimonio culturale aperto al pubblico.