Definizioni e principi in materia di accesso
Per “diritto di accesso agli atti” si intende il diritto degli interessati – ovvero di tutti i soggetti, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, con una situazione giuridicamente tutelata e correlata alla richiesta di accesso - di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi (ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 22).
Tale diritto si esercita mediante esame – a titolo gratuito - ed eventuale estrazione di copia dei documenti amministrativi ed è attuabile previa richiesta di accesso ai documenti, che deve essere scritta, motivata e rivolta all’amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente, nonché indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta ovvero gli elementi che ne consentano l'individuazione.
Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, fatte salve le disposizioni vigenti in materia di bollo.
I documenti esclusi dal diritto di accesso sono indicati nell’articolo 24 della predetta L. 241/90 e individuati dettagliatamente dalle norme regolamentari di ciascuna Amministrazione (per il MiBACT Decreto ministeriale 26 ottobre 1994, n. 682).
Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell’accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti dallo stesso articolo 24 e debbono essere motivati. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta.
In caso di diniego dell’accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso ai sensi dell'art. 24 comma 4, il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale ai sensi del comma 5, ovvero chiedere che sia riesaminata la suddetta determinazione nei casi e modi specificati dall’art. 25.
In conformità a quanto stabilito nel capo V della L. 241/90, con Decreto Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, si è adottato il Regolamento che disciplina le modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi.
L'accesso ai documenti relativi ai procedimenti amministrativi va richiesto all’ufficio che detiene stabilmente o provvisoriamente gli atti.
Per l'eventuale rilascio di fotocopie si richiama la direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi 19 marzo 1993, n. 27720/928/46.-
MODULO PER ACCESSO AGLI ATTI aggiornato a aprile 2021
Allegato | Dimensione |
---|---|
legge_7_agosto_1990_241_dopo_124_2015.pdf | 93.78 KB |
dpr_12_aprile_2006_184_dopo_98_2013.pdf | 28.3 KB |