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Piano paesaggistico

Il Codice dei beni culturali e del paesaggio ha recepito la Convenzione Europea del paesaggio, promossa dal Consiglio d’Europa e sottoscritta dal nostro paese (assieme ad altre 14 nazioni europee nel 2000), la quale riconosce al paesaggio un ruolo centrale nella formazione del benessere individuale e sociale affermando la necessità della sua salvaguardia, gestione e pianificazione.
L’articolo 135 del Codice dispone che lo Stato e le regioni assicurino la conoscenza, la salvaguardia, la pianificazione e la gestione del territorio in ragione dei differenti valori espressi dai diversi contesti che lo costituiscono; a tal fine, Stato e regioni devono sottoporre a specifica normativa d’uso il territorio mediante piani paesaggistici, ovvero piani urbanistico – territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici. I piani paesaggistici, sulla base del riconoscimento degli aspetti e dei caratteri peculiari del territorio, nonché delle relative caratteristiche paesaggistiche, suddividono quest’ultimo in ambiti di paesaggio (art. 135).
In riferimento a ciascun ambito il Piano predispone specifiche normative d’uso e attribuisce adeguati obbiettivi di qualità, tenendo conto prioritariamente della presenza di siti UNESCO, di emergenze naturalistiche o paesaggistiche, di caratteri storico-culturali, di insediamenti architettonici o archeologici che rivestano un valore testimoniale distintivo.
Il contenuto del Piano comprende la ricognizione dei beni di interesse paesaggistico, sia oggetto di provvedimenti ministeriali o regionali, sia individuati ai sensi dell’articolo 142, per i quali si determinano in seguito le specifiche prescrizioni d’uso tese ad assicurare la conservazione dei valori paesaggistici ad essi sottesi. Nella redazione del Piano si possono individuare ulteriori immobili o aree da sottoporre a tutela (art. 143).
Il Piano può prevedere misure di coordinamento con gli strumenti di pianificazione territoriale e di settore, nonché con piani, programmi e progetti nazionali e regionali di sviluppo economico e prevale sulla pianificazione urbanistica. Gli enti locali territoriali conformano o adeguano i propri strumenti urbanistici e territoriali alle previsioni del Piano, entro i termini previsti dalla legge (art. 145)
La Regione del Veneto e il Ministero hanno inteso procedere congiuntamente all’elaborazione del Piano paesaggistico regionale, sottoscrivendo, il 15 luglio 2009, un protocollo d’intesa. Detto protocollo attribuisce al Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC), adottato dalla Giunta regionale il 17 febbraio 2009, la specifica considerazione dei valori paesaggistici prevista dalla legge.
Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 143 del Codice, si sta procedendo attualmente alla ricognizione dei beni paesaggistici tutelati a seguito dei provvedimenti ministeriali e regionali di cui al precedente articolo 136, nonché alla ricognizione delle aree di cui al comma 1 dell’articolo 142. Contestualmente, è stata avviata la redazione congiunta di due Piani paesaggistici – pilota, individuati con deliberazione di Giunta della Regione del Veneto n. 2938 del 14 dicembre 2010.

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