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Articolo 7-bis

Espressioni di identità culturale collettiva

Codice dei beni culturali e del paesaggio, d.lgs 42/04
(articolo introdotto dall'art. 1 del d.lgs. n. 62 del 2008)

1. Le espressioni di identità culturale collettiva contemplate dalle Convenzioni UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e per la protezione e la promozione delle diversità culturali, adottate a Parigi, rispettivamente, il 3 novembre 2003 ed il 20 ottobre 2005, sono assoggettabili alle disposizioni del presente codice qualora siano rappresentate da testimonianze materiali e sussistano i presupposti e le condizioni per l'applicabilità dell'articolo 10.