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Dichiarazione di notevole interesse pubblico

La dichiarazione di notevole interesse pubblico
La dichiarazione di notevole interesse pubblico è il primo strumento che la normativa vigente istituisce a tutela del paesaggio. Possono presentare il “notevole interesse pubblico” previsto dalla legge le aree o i complessi di immobili con cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, le ville, i giardini e parchi che si distinguono per la loro non comune bellezza, i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri e i nuclei storici, le bellezze panoramiche e i punti di vista o belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze (art. 136).
La dichiarazione di notevole interesse è preceduta da una proposta, avanzata da uno dei soggetti che ne hanno titolo (comunali, provinciali o Soprintendenze); essa è formulata con riferimento ai valori storici, culturali, naturali, morfologici, estetici espressi dagli immobili o dalle aree considerate e con riferimento alla valenza identitaria del territorio in cui gli immobili o le aree ricadono.
La proposta viene resa pubblica mediante affissione agli albi pretori comunali e pubblicazione su quotidiani regionali e nazionali, affinché i soggetti interessati possano esserne a conoscenza e formulare eventuali osservazioni o presentare documenti.
Il provvedimento di dichiarazione di notevole interesse può essere emanato dalla Regione su proposta delle commissioni provinciali o dal Direttore regionale, su proposta della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici.
La dichiarazione detta la specifica disciplina intesa ad evitare la corruzione dei valori espressi dal territorio considerato.

Il procedimento di dichiarazione della regione su proposta delle commissioni provinciali
Le commissioni provinciali sono composte da rappresentanti del Ministero per i beni e le attività culturali e da altri soggetti con qualificata competenza in materia di paesaggio. Qualora si ritenga che un’area o un complesso di immobili presentino il notevole interesse richiesto dalla legge, i componenti la commissione, oppure gli enti pubblici territoriali interessati, avanzano la proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico. La proposta è formulata in riferimento ai valori storici, culturali, naturali, morfologici, estetici espressi dagli immobili o dalle aree che ne costituiscono l’oggetto, e contiene proposte per le prescrizioni d’uso intese ad assicurare la conservazione dei valori ivi espressi. La commissione, dopo la valutazione del caso, decide se dare o meno ulteriore seguito all’iniziativa.
La proposta, corredata di idonea planimetria, viene pubblicata per 90 giorni all’albo pretorio dei comuni interessati, su almeno due quotidiani regionali e uno nazionale, sui siti informatici della regione e degli altri enti pubblici territoriali interessati, nonché, in alcuni casi, comunicata direttamente ai proprietari degli immobili interessati.
Entro 30 giorni qualunque soggetto pubblico interessato può avanzare eventuali osservazioni.
La regione, tenuto conto dei documenti e delle osservazioni, emana il provvedimento di dichiarazione nei 60 giorni successivi al termine ultimo per la presentazione di questi ultimi e provvede alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sul Bollettino Ufficiale della Regione nonché, in alcuni casi, dandone direttamente notizia ai proprietari degli immobili interessati.
Una copia della Gazzetta Ufficiale contente il provvedimento di dichiarazione è affissa per 90 giorni all’albo dei comuni interessati. Una copia della dichiarazione e delle relative planimetrie resta a disposizione del pubblico presso gli uffici comunali.

Il procedimento di dichiarazione del Direttore regionale
La Soprintendenza, qualora ritenga che un’area o un complesso di immobili presentino il notevole interesse pubblico richiesto dalla legge, formula la relativa proposta, corredandola di idonea planimetria.
La proposta viene pubblicata per 90 giorni all’albo dei comuni interessati, ad è resa nota mediante la pubblicazione su almeno due quotidiani regionali e uno nazionale, sui siti informatici della Regione e degli altri enti pubblici territoriali interessati, nonché, in alcuni casi, comunicata direttamente ai proprietari degli immobili interessati.
Entro 30 giorni, qualunque soggetto pubblico interessato può avanzare osservazioni.
Il Direttore regionale, valutate le osservazioni e previo parere della Regione e del comitato tecnico-scientifico per i beni architettonici e paesaggistici del Ministero, adotta la dichiarazione di notevole interesse pubblico e ne cura la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul Bollettino Ufficiale della Regione.

All'interno della sezione Aree paesaggistiche di notevole interesse pubblico è possibile visionare il Decreto dirigenziale generale 30 settembre 2010, “Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell’area prealpina e collinare dell’Alta Marca trevigiana compresa fra i comuni di Valdobbiadene e Segusino” (Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2010), emanato dal Direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto.